Diagnosi energetiche
Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica al fine di conseguire l’obiettivo nazionale di risparmio energetico volto alla riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) di energia finale, conteggiati a partire dal 2010.
Il quadro stabilito dal Decreto si rivolge all'efficienza nella fornitura e nell'uso finale dell’energia attraverso, ad esempio, la promozione dell’efficienza energetica negli edifici pubblici e privati, gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni centrali, la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, la promozione dell’efficienza nel riscaldamento e nel raffrescamento.
Il Decreto, all'interno di questo quadro di misure, all'articolo 8 stabilisce l’obbligo dell’effettuazione di una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, per le grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia nei loro siti produttivi italiani.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che già adottano un sistema di gestione conforme all'EMAS (Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit) o alla norma ISO 50001:2011 (Sistema di Gestione dell’Energia) oppure alla norma ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale), purché al suo interno sia incluso un audit energetico realizzato secondo i requisiti indicati nell'allegato 2 del Decreto.
Le imprese a forte consumo di energia, a seguito dell’esecuzione della diagnosi, sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa a adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001:2011.
Inoltre, per promuovere la rimozione degli ostacoli sul mercato dell’energia e il superamento delle carenze che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia, il Decreto prevede nuovi schemi di certificazione e accreditamento per l’effettuazione della diagnosi energetica.
A partire dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche potranno essere eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo), UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell’Energia), UNI CEI EN 16247-5 (Auditor Energetico).